Infatti la Legge 27 febbraio 2015, n. 11 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.49 del 28 febbraio 2015, entrata in vigore il 1° marzo 2015, all'articolo 8 del DL 192/2014 inserisce i commi 3-ter e 3-quater che recitano:
Art. 8 "Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti"
omissis
3-ter. All'articolo 23-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole da: «1° gennaio 2015» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre 2015».
3-quater. La disposizione di cui al comma 3-ter non si applica alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Vediamo il comma 1 dell'articolo 23-ter del DL 90/2014 aggiornato:
Art. 23-ter (Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici).
1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, entrano in vigore il 1° settembre 2015.
N.B.: Il comma 3-ter dell'articolo 8 , aggiunto in sede di conversione del DL 192/2014, ha eliminato la seguente frase: "1º gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1º luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"
Si ricorda che l'Art. 33 del Codice (D.Lgs. 163/2006) riguarda gli appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza e che il suo comma 3bis recita:
3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l’obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.
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